Dirigenti in Carica

Dirigenti attualmente in carica:


Ing. Paolo Podda, nominato dirigente con atto del Consiglio di Amministrazione del 09/07/2004:

 

Compensi 2019: Indennità di Risultato 5.714,29 Euro (in costruzione)

Dichiarazione Annuale Insussistenza Cause di Incompatibilità

 

Compensi 2018: Indennità di Risultato 5.714,29 Euro (in costruzione)

Importi di viaggi di servizio e missioni: 497,55 Euro

Dichiarazione Annuale Insussistenza Cause di Incompatibilità

 

Compensi 2017: 102.726 Euro, di cui Indennità di Risultato 4.000 Euro

Importi di viaggi di servizio e missioni 2017: 276,24 Euro

  1. Copia della dichiarazione dei redditi
  2. Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale 
  3. Mancato consenso per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale dei parenti
  4. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
  5. Dati relativi all’assunzione di altre cariche

 

 

Compensi 2016: 103.081 Euro, di cui Indennità di Risultato 5.714 Euro

Importi di viaggi di servizio e missioni 2016: 401,45 Euro

  1. Copia della dichiarazione dei redditi
  2. Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale 
  3. Mancato consenso per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale dei parenti
  4. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
  5. Dati relativi all’assunzione di altre cariche

 

 

Compensi 2015: 93.403 Euro

Importi di viaggi di servizio e missioni 2015: 1.312,32 Euro

  1. Copia della dichiarazione dei redditi
  2. Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale
  3. Mancato consenso per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddittuale dei parenti
  4. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
  5. Dati relativi all’assunzione di altre cariche

 

Compensi 2014: 92.026 Euro


 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n° 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013) 

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
  2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. Le PA pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
  5. Le PA pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.